Condannata la Questura di Torino a 50 € per ogni giorno di ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno temporaneo
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Il Tribunale di Venezia, investito dell’impugnazione ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008 contro il diniego di protezione speciale, aveva sospeso in via cautelare l’efficacia del diniego, accertando il diritto dellə richiedente a restare in Italia e a ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. Nonostante ripetuti solleciti la Questura di Torino per mesi si è rifiutata di rilasciare il titolo provvisorio. Il Tribunale di Venezia, accogliendo un reclamo avverso un primo rifiuto di riconoscere la propria competenza rispetto all’intervento sul rilascio del permesso di soggiorno provvisorio, ha riconosciuto due importanti principi. In primo luogo, l’attuazione dei provvedimenti cautelari del giudice ordinario spetta
