• Finally, Good News for Asylum Seekers in Italy. New Decree Rolls Back Some of the Worst Aspects of Immigration Policy

    It pledged last year to do so, and now the Italian government has restored some humanity to its immigration and asylum system. This week, the council of ministers adopted a decree that reverses many of the worst policies imposed by the previous interior minister and current leader of the anti-immigrant League Party, Matteo Salvini.

    The decree isn’t perfect, but it’s a step in the right direction.

    The decree, adopted October 5, essentially re-establishes in Italian law the residency permit on humanitarian grounds that Salvini abolished in 2018, now called “special protection.” This two-year permit is for people who don’t qualify for asylum, but who shouldn’t be sent away because they would face a risk of torture or inhuman or degrading treatment. The permit is also for people who have family and social links in Italy, or who suffer from serious physical or mental health issues. By one estimate, more than 37,000 people became undocumented since 2018 because humanitarian permits were abolished.

    Crucially, the decree allows people to convert this and other short-term residency permits into longer-term residency permits based on employment. This will help prevent people falling into undocumented status. The decree reduces detention pending deportation to three months from six.

    While the previous government restricted the nation’s reception system to recognized refugees and unaccompanied children, the new decree opens the doors to asylum seekers awaiting a decision. It also ensures asylum seekers have the right to register with the city hall where they live, since a Constitutional Court ruling this past July found the denial of this right made it “unjustifiably difficult for asylum seekers to access the services to which they are entitled.”

    One large blot on the decree is the failure to take a clear stand against criminalization of humanitarian activities. The government chose to reduce from 1 million to 50,000 euros, rather than eliminate, the noxious fines on ships that perform search-and-rescue at sea. Last year, six United Nations human rights authorities called on Italy to incentivize rather than discourage shipmasters from fulfilling their moral and legal obligation to respond to ships in distress. The current government has delayed disembarkations and impounded rescue vessels on administrative grounds.

    Parliament will have a chance to correct that, and make other improvements, when the decree is submitted for parliamentary oversight.

    https://www.hrw.org/news/2020/10/07/finally-good-news-asylum-seekers-italy

    #nouveau_décret #décret_salvini #Italie #asile #migrations #réfugiés #Italie #130/2020 #decreto_immigrazione #décret #SPRAR #accueil #permis_de_séjour #protection_internationale #travail #protection_spéciale #protection_humanitaire #réfugiés_environnementaux #réfugiés_climatiques #sauvetage #Méditerranée #citoyenneté #naturalisation #SIPROIMI #hébergement

    ping @karine4 @isskein

    • In vigore il nuovo decreto in materia di immigrazione (D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020): luci e ombre

      Oggi, 22 ottobre, è entrato in vigore il Decreto-legge n. 130/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 ottobre 2020 e recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis,391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

      Atteso da svariati mesi e noto all’opinione pubblica come “decreto immigrazione”, il decreto interviene in svariate materie, modificando anzitutto i c.d. decreti sicurezza del 2018 e 2019, che avevano a loro volta modificato alcune norme contenute nel Testo unico sull’immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998), nonché la legge n. 91/1992 in materia di cittadinanza e i D. Lgs. n. 25/2008 e D. Lgs. n. 142/2015 (attuativi della direttiva UE c.d. Procedure e della direttiva UE c.d. Accoglienza del Sistema europeo comune di asilo).

      In altre parole, il c.d. nuovo decreto immigrazione prevede una serie di modifiche, apportate a diverse fonti normative, su tematiche sensibili, che non si limitano alla disciplina in materia d’immigrazione, ma riguardano anche la protezione internazionale e nuove ipotesi di protezione speciale, il soccorso in mare, degli aspetti relativi alla disciplina in materia di cittadinanza e all’accoglienza dei richiedenti asilo.

      In materia di immigrazione, il decreto è intervenuto, anzitutto, sui permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Alle categorie di permessi già convertibili, sono state aggiunte le nuove ipotesi permesso per protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori.

      Quanto poi alla protezione internazionale, il nuovo decreto ha stabilito delle modifiche procedurali e sostanziali alla previgente disciplina. Le prime hanno modificato le modalità di svolgimento degli esami prioritari, delle procedure accelerate, nonché della gestione delle domande reiterate in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento. Sul piano sostanziale

      Inoltre, sono estese le categorie di soggetti che possono beneficiare di permessi di soggiorno per protezione speciale, che costituirà una sorta di nuova categoria residuale di protezione rispetto alle due forme di protezione internazionale (lo status di rifugiato e la protezione internazionale), tanto da far parlare, nei primi commenti, di un sostanziale ritorno alla categoria della precedente protezione umanitaria, pur sotto altra veste terminologica.

      Nella specie, la nuova normativa prevede che non possa essere espulso o respinto e piuttosto meriti protezione, per l’appunto speciale, non solo, come già era previsto sino ad oggi, la persona che rischiava di subire torture, ma anche due nuove ipotesi: i) chi rischia di subire trattamenti inumani o degradanti nel paese d’origine e ii) chi rischia la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare nel territorio nazionale. Inoltre la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata ampliata da 1 anno a 2 anni.

      Infine, sempre in materia di protezione complementare, è stata ampliata la nozione del permesso di soggiorno per calamità naturale: attuale presupposto per la concessione del permesso è adesso la semplice esistenza di una situazione di “grave” calamità. In altre parole, non si richiede più che lo stato di calamità sia eccezionale e transitorio come in precedenza, in un probabile tentativo di apertura alla protezione dei c.d. migranti ambientali (normando quanto già preconizzato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione).

      Tra le note positive, viene altresì espressamente prevista l’iscrizione del richiedente protezione internazionale nell’anagrafe della popolazione residente.

      Quanto alla questione del soccorso in mare, in seguito alle pesanti critiche ricevute sul punto dal secondo decreto sicurezza, la nuova disciplina è intervenuta modificando il quadro dei divieti e dei limiti di navigazione per le imbarcazioni delle ONG. In particolare, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e dei trasporti ed informato il Presidente del Consiglio, può ancora limitare o vietare l’ingresso e il transito in acque territoriali a navi non militari o governative non commerciali. Tuttavia, il decreto prevede una deroga a tale divieto o limite di navigazione, nell’ipotesi di navi che abbiano effettuato soccorsi a norma delle convenzioni internazionali, e che abbiano comunicato le operazioni alle autorità competenti nazionali o del loro stato di bandiera.

      Negli altri casi, invece, di “inosservanza del divieto o del limite di navigazione”, è prevista la comminazione di multe che vanno da 10mila a 50mila euro. Si ricorda che, precedentemente al nuovo decreto, in caso di violazione del divieto di cui sopra, era prevista un’ammenda amministrativa, con un limite superiore all’attuale multa (fino a un milione per chi avesse salvato i migranti in mare). Infine, con il nuovo decreto, non è più previsto il sequestro dell’imbarcazione entrata in acque territoriali in maniera irregolare.

      Per quanto riguarda la normativa in materia di cittadinanza, il decreto ha modificato la legge n.91 del 1992, riducendo il tempo di attesa della risposta alla domanda per l’acquisto della cittadinanza italiana da quattro a tre anni, un risultato comunque insoddisfacente alla luce del fatto che la formulazione originaria della legge del 1992 stabiliva una durata di due anni (ed era stato aumentato a quattro anni dal decreto sicurezza del 2018 sopramenzionato). Inoltre non è abrogata la norma che prevede la revoca della cittadinanza per chi l’ha acquisita, in caso di condanna definitiva per reati collegati al terrorismo, creando una discriminazione odiosa rispetto a chi è cittadino italiano iure sanguinis.

      Infine, in materia di accoglienza, è stato creato il nuovo Sistema di accoglienza e integrazione, che sostituisce il SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), ritornando a un sistema simile ai vecchi SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Tuttavia, le funzioni di prima assistenza o soccorso verranno gestite nei centri governativi ordinari e straordinari istituiti dal Ministro dell’Interno, quindi attraverso i grandi e largamente disfunzionali centri di prima accoglienza che abbiamo imparato a conoscere. La successiva fase di accoglienza, invece, viene affidata agli enti locali e si articolerà in due livelli di servizi, distinti a seconda che si tratti di soggetti richiedenti protezione internazionale (per i quali la normativa torna appunto a prevedere forme di accoglienza in precedenza eliminate dal decreto sicurezza del 2018) ovvero titolari della stessa. Nel primo caso sono previsti servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica nonché di mediazione linguistico-culturale, nel secondo caso si aggiungono servizi di integrazione del soggetto, tra cui l‘orientamento al lavoro e la formazione professionale. Inoltre, il decreto ha reso potenziali beneficiari dei suddetti servizi anche i titolari di una serie di permessi di soggiorno speciali (protezione speciale, protezione sociale, violenza domestica, calamità, particolare sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile, casi speciali).

      Il nuovo decreto ha dunque nuovamente inciso sul precedente impianto normativo in materia di immigrazione e asilo riformando e, per lo più, abrogando le modifiche introdotte dai cosiddetti “decreti sicurezza”, pur mantenendone alcuni profili criticabili. I tempi di attesa per l’ottenimento della cittadinanza sopra evidenziati, così come il mantenimento della criminalizzazione del soccorso marittimo sono tra questi. In ogni caso, il contenuto può ritenersi complessivamente soddisfacente e il decreto è indubbiamente un passo verso l’apertura e un trattamento della politica migratoria quale evento strutturale e non meramente emergenziale.

      https://www.unionedirittiumani.it/in-vigore-il-nuovo-decreto-in-materia-di-immigrazione-d-l-n-130-d