• Bari, l’Ateneo dà a 42 rifugiati il passaporto di studio : « La nostra è un’università del mondo »

    L’Egpr riconosce le qualifiche e titoli di studio: è stato consegnato a persone di età compresa tra i 19 e i 43 anni, provenienti 15 Paesi mediorientali e africani,. Il rettore Bronzini: «Vogliamo che sia nel mondo e per il mondo»

    A 42 rifugiati di età compresa tra i 19 e i 43 anni, provenienti 15 Paesi mediorientali e africani, l’Università di Bari ha consegnato l’Egpr, il passaporto europeo che riconosce le loro qualifiche e titoli di studio. «Noi ci crediamo e vogliamo che l’Università di Bari sia una università nel mondo e per il mondo», ha detto il rettore, Stefano Bronzini.

    L’Egpr (European qualifications passport for refugees), viene rilasciato dal Consiglio d’Europa con il patrocinio del Miur. In assenza di documenti, i candidati hanno dovuto compilare questionari per dimostrare i propri percorsi formativi nei Paesi di origine. I moduli sono stati poi valutati dal Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (Cimea), in collaborazione con la Rete delle università italiane per l’apprendimento permanente (Ruiap).

    Alla cerimonia di consegna oggi sono intervenuti Clarisse, 35enne della Costa d’Avorio, laureata in Filosofia; Abbas, 23enne pakistano che potrà iscriversi al terzo anno di Giurisprudenza; Samir, ingegnere civile sudanese di 41 anni; e Khalel, 29enne siriano, laureato in medicina, che si iscriverà a Bari a un master in odontoiatria.

    Il direttore del Cimea, Luca Lantero, intervenuto in video-conferenza perché in via precauzionale tutto lo staff del Centro ha deciso di limitare i viaggi in Italia e all’estero, ha spiegato che l’Eqpr «non riconosce direttamente la qualifica ma permette alle nostre istituzioni di leggerla in maniera più adeguata soprattutto in assenza di documenti: un punto di avanguardia grazie al quale riusciamo a trattenere chi può dare un valore aggiunto». Fausta Scardigno, presidente del Centro per l’apprendimento permanente, ha detto che «il nostro Ateneo è sempre tra i primi in Italia a promuovere iniziative che sostengano concretamente l’integrazione accademica e culturale delle persone rifugiate».

    https://bari.repubblica.it/cronaca/2020/03/02/news/universita_di_bari_consegna_a_42_rifugiati_il_passaporto_studio-2500
    #université #solidarité #réfugiés #asile #migrations #Bari #Italie

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    Ajouté à cette #métaliste de liens sur des projets qui visent à intégrer les #réfugiés dans les #universités :
    https://seenthis.net/messages/746030

  • Tribunale di Firenze: i richiedenti asilo hanno diritto all’iscrizione anagrafica

    Commento a cura dell’avv. Daniela Consoli.

    Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza in commento, fa salvo l’art. 4-bis d.lgs. 142/2015 così come introdotto dall’art. 13 d.l. 113/2018 conv. in l. 132/2018, formulando una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, ed ordinando al Comune convenuto, per l’effetto, l’immediata iscrizione del ricorrente richiedente asilo nel registro anagrafico della popolazione residente.

    La decisione, particolarmente articolata, ha il pregio di trattare, con rigore dogmatico, tutte le problematiche che consentono, all’interprete ed agli operatori del diritto, di procedere all’applicazione della norma senza ledere il diritto alla residenza dei richiedenti la protezione internazionale, nel rispetto della legge.

    Il Tribunale fiorentino, innanzitutto, afferma un principio di generale portata ovvero che la norma una volta emanata “si stacca dall’organo che l’ha prodotta e non viene più in rilievo come una “decisione” legata a ragioni e fini di chi l’ha voluta, ma come un testo legislativo inserito nell’insieme dell’ordinamento giuridico” e dunque doverosamente interpretabile “in modo conforme al canone della coerenza con l’intero sistema normativo, coerenza che andrà evidentemente ricercata anche sul piano costituzionale”

    Ad avvalorare l’assunto il Tribunale tra l’altro menziona Cass. n. 3550/1988, n. 2454/1983 e n. 3276/1979.

    Diversamente ragionando “l’interprete” non potrebbe “procedere alla …… esatta comprensione” della norma “secondo i canoni ermeneutici legali previsti all’art. 12 ss. delle preleggi”.

    Posta la sintetizzata premessa, il Tribunale dà atto del fatto che “ogni richiedente asilo, una volta che abbia presentato la domanda di protezione internazionale, deve intendersi comunque regolarmente soggiornante” sul territorio dello Stato quantomeno per il tempo occorrente ad accertare il diritto alla protezione pretesa e che “la regolarità del soggiorno sul piano documentale” può essere comprovata, oltre che dal permesso di soggiorno, di cui la norma in commento esclude la spendibilità, da ulteriori e diversi documenti quali ad esempio “gli atti inerenti l’avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione ed in particolare attraverso il cd. “modello C3”, e/o mediante il documento nel quale la questura attesta che il richiedente ha formalizzato l’istanza di protezione internazionale”

    Il Tribunale inoltre fa rilevare come a conforto della decisione assunta milita un ulteriore argomento: l’art. art. 13, alla lett a) fa divieto di iscrizione anagrafica esibendo il solo permesso di soggiorno per richiesta asilo e la successiva lett c, abroga espressamente, l’istituto della cd convivenza anagrafica (introdotto con decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 conv. in legge 13 aprile 2017, n. 46) che, appunto, consentiva, l’iscrizione del richiedente la protezione internazionale, su comunicazione del responsabile della struttura di accoglienza attraverso l’invio del solo permesso di soggiorno per richiesta asilo.

    Dunque, l’interpretazione coerente delle due disposizioni (lett. a e c dell’art. 13) porta a ritenere che il legislatore abbia sancito “l’abrogazione, non della possibilità di iscriversi al registro della popolazione residente dei titolari di un permesso per richiesta asilo, ma solo della procedura semplificata prevista nel 2017 che introduceva l’istituto della convivenza anagrafica, svincolando l’iscrizione dai controlli previsti per gli altri stranieri regolarmente residenti e per i cittadini italiani. Eliminando questa procedura il legislatore ha in qualche modo ripristinato il sistema di assoluta parità tra diversi tipologie di stranieri regolarmente soggiornanti e cittadini italiani previsto dal T.U.I.”

    https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/tribunale-di-firenze-i-richiedenti-asilo-hanno-diritto-alliscrizione-anagrafica
    #tribunal #Florence #Italie #asile #migrations #réfugiés #justice #Decreto_Salvini #Décret_Salvini #Décret_sécurité #résistance

    • Migranti: #Ancona, sì iscrizione anagrafe

      Il tribunale di Ancona ha disposto l’iscrizione anagrafica di un richiedente asilo e ha contestualmente sollevato questione di legittimità costituzionale. L’ordinanza è firmata dal giudice Martina Marinangeli, che fa esplicito riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione sollevando dubbi di legittimità costituzionale.
      Il caso è stato seguito dall’avvocato Paolo Cognini dell’Asgi (Associazione di Studi Giuridici sull’Immigrazione), che ha promosso il ricorso cautelare dinanzi al Tribunale di Ancona insieme all’associazione ’Ambasciata dei Diritti Marche’.
      «La richiesta di pronunciamento della Corte Costituzionale - scrive l’associazione - può fare chiarezza definitiva sull’incostituzionalità delle disposizioni in materia di iscrizione anagrafica».


      http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2019/07/30/migranti-ancona-si-iscrizione-anagrafe_afccf3e1-0871-47aa-9716-280bf79012b2.htm

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      Il Comune di #Ancona decide di iscrivere i richiedenti asilo all’Anagrafe

      Quello che a prima vista potrebbe sembrare un provvedimento emanato da un Sindaco illuminato, in realtà è il frutto di una lunga battaglia combattuta dal basso usando tutti i metodi possibili, dai ricorsi in tribunale alla occupazione dell’ufficio anagrafe passando per manifestazioni e presidi.
      Infatti la posizione del sindaco Valeria Mancinelli (PD) era inizialmente perfettamente in linea con i decreti Minniti prima e Salvini poi, anteponendo il principio secondo il quale “una legge diventa automaticamente giusta una volta emanata”.

      Lo scorso luglio il Comune di Ancona ha visto crollare questa certezza ed è stato obbligato ad iscrivere un richiedente asilo all’anagrafe a seguito di un ricorso in tribunale seguito dall’Ambasciata dei Diritti (vedi qui la sentenza: https://www.meltingpot.org/Iscrizione-anagrafica-dei-richiedenti-asilo-il-Tribunale.html).

      Il caso è diventato subito di rilievo nazionale non solo per aver messo in discussione il decreto Salvini ma anche perché fu il primo in Italia in cui il giudice richiedeva l’interpretazione da parte della Corte Costituzionale.
      Nonostante il clamore e l’importanza del caso, sia il Sindaco che l’ufficio anagrafe hanno continuato a diniegare i richiedenti asilo che chiedevano l’iscrizione, un comportamento ingiustificabile visto che il municipio avevo perso da poco una causa per lo stesso tipo di richiesta.

      Chiunque si sarebbe aspettato che un sindaco PD cogliesse al volo l’opportunità di combattere sia sul piano politico che pratico una legge profondamente discriminatoria voluta dalla Lega, ma ciò non solo non accadde ma altresì lo stesso ente ha dato vita a tutta una serie di ostacoli per la presentazione dei documenti, espressamente finalizzati all’impedire l’iscrizione anagrafica.

      Col passare del tempo però tutti gli impedimenti messi in piedi dall’amministrazione si sono verificati inutili, tanto che solo l’Ambasciata dei Diritti aveva pronte già altre 80 vertenze, sottoposto a tale pressione il comune a fine gennaio ha deciso di riconoscere l’iscrizione anagrafica.
      Scarica il provvedimento:
      https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/prot._15075_iscrizione_anagrafica_in_via_provvisoria_dei_richiedenti_asi

      Pur essendo oggi un provvedimento importante resta il rammarico per il tempo perso, infatti se le iscrizioni fossero state fatte già da ottobre 2019, tanti ragazzi non avrebbero perso occasioni lavorative dato che senza residenza non si può firmare un contratto di lavoro e avrebbero già un medico di base.

      La scelta di concedere solo ora l’iscrizione anagrafica, sembra un gioco elettorale e politico fatto sulla pelle dei richiedenti asilo che vivono e studiano ormai da anni ad Ancona: mancano meno di due mesi all’udienza in Corte Costituzionale e il sindaco con questa mossa prende superficialmente le distanze dalle pratiche salviniane tenute fino ad oggi.

      Le ricadute sulle “vittime” di questo diritto negato sono molto pesanti. L’impossibilità di prendere la patente o il fatto di non poter iniziare ad accumulare gli anni di residenza per ottenere la cittadinanza sono solo due aspetti di una serie di limitazioni e vincoli.

      https://www.meltingpot.org/Il-Comune-di-Ancona-decide-di-iscrivere-i-richiedenti-asilo.html

    • Residenza ai migranti, accordo fra 5 Comuni nel Bolognese

      Le amministrazioni delle #Valli_del_Reno pronti ad accogliere le richieste dei richiedenti asilo. Il sindaco di Casalecchio: «Valuteremo i loro requisiti come per tutti i cittadini che ne hanno diritto»

      Cinque Comuni della provincia di Bologna sono pronti a concedere la residenza anagrafica ai richiedenti asilo che d’ora in poi ne faranno richiesta, senza affrontare cause legali o udienze in tribunale. È la decisione che hanno preso i sindaci di #Casalecchio, #Valsamoggia, #Sasso_Marconi, #Zola_Predosa e #Monte_San_Pietro, che fanno parte dell’#Unione_delle_valli_del_Reno.

      https://bologna.repubblica.it/cronaca/2019/08/15/news/residenza_ai_migranti_accordo_fra_5_comuni_nel_bolognese-23368874

    • "Comune #Bari iscrive all’anagrafe richiedente asilo": la sentenza disapplica il decreto Salvini

      Per il giudice con la mancata iscrizione «verrebbe impedito l’accesso a tutti i servizi ad essa connessi»
      Il Comune di Bari dovrà provvedere alla iscrizione anagrafica di un cittadino originario del Bangladesh, richiedente asilo, residente in Italia dal luglio 2016. Lo ha stabilito il Tribunale di Bari, prima sezione civile (giudice Giuseppe Marseglia) con una ordinanza con la quale ha accolto il ricorso del richiedente asilo, assistito dall’avvocato Felice Patruno. Per il giudice con la mancata iscrizione «verrebbe impedito l’accesso a tutti i servizi ad essa connessi».

      Il provvedimento adottato dal giudice ordina l’iscrizione «disapplicando le norme del decreto Salvini (dl 113/2018) - spiega il legale - di cui si riserva di rimettere la questione alla Corte di Giustizia Ue e alla Corte costituzionale per contrasto con le norme europee e nazionali».

      Il cittadino bengalese si era visto negare l’asilo dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale di Bari e la richiesta è attualmente pendente in Cassazione. «Il Comune di Bari ha rigettato la sua istanza di iscrizione nel registro dell’anagrafe comunale, - spiega l’ordinanza - sostenendo che» sulla base del decreto Salvini «il suo permesso di soggiorno per richiesta asilo, in quanto temporaneo, non fosse ’titolo’ valido a legittimare la richiesta».

      Per il giudice, però, «il diritto all’iscrizione richiede due requisiti necessari: uno oggettivo consistente nella permanenza in un certo luogo ed uno soggettivo», e cioè «l’intenzione di abitarvi stabilmente». «E’ ragionevole ritenere che il ricorrente, - motiva il Tribunale - avendo proposto richiesta di asilo ed ancor piu avendo sottoscritto volontariamente un contratto di locazione regolare della durata di due anni per un immobile a Bari, abbia integrato entrambi i requisiti, trovandosi di fatto stabilmente sul territorio italiano ormai dal 2016, circostanza che dimostra il carattere non episodico e di non breve durata».

      Inoltre «la mancata iscrizione nel registro dell’anagrafe rappresenta fonte di pregiudizio non risarcibile per equivalente e dunque irreparabile» perché impedirebbe l’accesso ad una serie di servizi. Infatti, sebbene il decreto Salvini «abbia previsto che anche in caso di mancata iscrizione nei registro anagrafico, - spiega il giudice - il richiedente possa accedere a diversi servizi essenziali quali ad esempio l’assistenza sanitaria, l’istruzione dei minori richiedenti protezione internazionale e dei minori figli di richiedenti protezione internazionale, la possibilita? ’di svolgere l’attivita? lavorativa’, la partecipazione ’ad attivita? di utilita? sociale’, l’iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente resta comunque necessaria per poter accedere ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, per poter richiedere e ottenere un numero di partita Iva, ai fini della determinazione del valore Isee richiesto per poter accedere alle prestazioni sociali agevolate (ad esempio l’assegno di natalita?), ai fini della decorrenza del termine di 9 anni per ottenere la cittadinanza italiana, per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, ai fini del rilascio della patente di guida».

      «Non puo? dunque dubitarsi - conclude l’ordinanza - che il divieto di iscrizione anagrafica per il richiedente asilo finirebbe per compromettere il godimento di diritti fondamentali di rilevanza costituzionale».

      https://bari.repubblica.it/cronaca/2020/03/04/news/_comune_bari_iscrive_all_anagrafe_richiedente_asilo_la_sentenza_disa