• #Iscrizione_anagrafica: dai Comuni un appello per difendere i diritti dei richiedenti asilo

    Con #dirittincomune insieme ai Sindaci di Crema, Siracusa e Palermo le organizzazioni chiedono un impegno per l’iscrizione anagrafica. “A rischio diritti fondamentali”

    Promuovere l’accesso ai diritti essenziali come il diritto all’istruzione, alla salute, alle prestazioni sociali, per i richiedenti asilo nelle nostre città. Con questo obiettivo ActionAid, Asgi e i sindaci di Crema, Siracusa e Palermo promuovono l’appello #dirittincomune a tutti i Sindaci d’Italia affinché sottoscrivano un impegno a iscrivere nei registri anagrafici i richiedenti asilo, anche dopo l’entrata in vigore del cd decreto sicurezza e immigrazione (legge 132/18).

    L’articolo 13 della legge, infatti, prevede delle nuove disposizioni per l’iscrizione anagrafica che sono state oggetto di diverse interpretazioni, anche tra gli amministratori: alla prima lettura è prevalsa l’idea che ai richiedenti asilo fosse preclusa la possibilità di effettuare l’iscrizione all’anagrafe. I promotori dell’appello, invece, basandosi sui pareri di giuristi autorevoli e sulle recenti ordinanze dei Tribunali di Firenze, Bologna e Genova, secondo i quali il diritto all’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo è tuttora vigente ed esigibile, chiedono ai Sindaci di impegnarsi perché questo diritto sia effettivamente garantito, rendendo così possibile ottenere il rilascio del certificato di residenza e della carta d’identità, nei fatti utile a beneficiare di servizi pubblici come l’asilo, la formazione professionale, l’accesso all’edilizia pubblica, la concessioni di eventuali sussidi, o l’iscrizione a un centro per l’impiego.

    “Sono in gioco diritti essenziali, che nei fatti spesso sono inaccessibili o compromessi in assenza di iscrizione anagrafica”, si legge nel testo dell’appello, che non si rivolge solo agli amministratori, ma anche alle organizzazioni solidali perché si facciano portavoce “in ogni sede utile, della lettura costituzionalmente orientata dall’articolo 13 e a promuovere la corretta applicazione della normativa”.

    “I diritti sono un bene comune irrinunciabile. Tutti noi, singoli cittadini, società civile organizzata, siamo chiamati in causa quando vengono compromessi o resi inaccessibili – dichiara Marco De Ponte, segretario generale di ActionAid – Con #dirittincomune vogliamo promuovere un’azione ampia e aperta, rivolta sia agli amministratori delle nostre città sia alle organizzazioni solidali, perché i diritti di tutti siano sempre garantiti e si combatta il rischio di esclusione e marginalità sociale. È in discussione la qualità della nostra democrazia”.

    “La persona che chiede protezione ha una condizione giuridica definita dalla normativa italiana, europea ed internazionale ed è regolarmente soggiornante in Italia indipendentemente dall’esito della domanda di asilo – ricorda l’avvocata Daniela Consoli (ASGI).”Il tentativo di negarle visibilità sul territorio sopprime un diritto ed urta con le stesse ragioni di ordine pubblico che motiverebbero la misura”.

    “Noi sindaci all’inizio del nostro mandato giuriamo sulla Costituzione e non si tratta di un rito vuoto e insignificante – spiega la Sindaca di Crema, Stefania Bonaldi – La Costituzione resta la nostra stella polare, così come il suo spirito; mai e poi mai i Padri e le Madri Costituenti, che tanto ci mancano, avrebbero osato formare graduatorie sui diritti e dispensarli secondo le etnie, le provenienze geografiche, la lingua o la religione. L’interpretazione ‘costituzionalmente orientata’ dell’art. 13 della Legge Sicurezza – peraltro la sola che consente a tale articolo di non essere travolto da manifesta incostituzionalità – è anche un imperativo etico per chi prende sul serio proprio quel giuramento”.

    “Nel solco di una tradizione che vuole Siracusa città solidale e contro le discriminazioni, io e la mia Giunta siamo stati tra i primi, con una lettera dai contenuti giuridici ai presidenti Mattarella e Conte, a sollevare il tema della costituzionalità del decreto rispetto al principio di uguaglianza – ricorda il Sindaco di Siracusa Francesco Italia – Ma oltre alle forti ragioni formali, ci sono anche motivazioni politiche che impediscono di non concedere l’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo. Di fronte al fallimento del Governo sui rimpatri, non è né corretto né etico privare di diritti universalmente riconosciuti persone che attendono dallo Stato una risposta a una legittima istanza. Lasciare questi uomini e queste donne in un limbo, nella impossibilità di trovarsi un lavoro o di accedere ai livelli minimi di assistenza, significa aumentare l’insicurezza di tutti”.

    “‘Io sono persona, noi siamo comunità”, con queste parole spieghiamo la nostra politica rivolta ai migranti, che è la stessa rivolta a tutti coloro vivono condizioni di difficoltà o disagio, quale che ne sia l’origine, quali che siano la nazionalità, la religione, la provenienza delle persone coinvolte – ha dichiarato il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando – “Io sono persona” sottolinea che ognuno e ognuna è portatore e portatrice di diritti umani inalienabili. Il riconoscimento di tali diritti è elemento imprescindibile che costituisce il nostro essere, tutti insieme, una comunità.

    Oggi i Sindaci si trovano di fronte alla possibilità di escludere, per altro violando la Costituzione, qualcuno, ferendo tutta la comunità, o piuttosto avviare percorsi inclusivi e legali per rafforzare le proprie comunità”.
    Per adesione: dirittincomune.ita@actionaid.org

    https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/actionaid-e-asgi-lanciano-appello-ai-sindaci-per-garantire-i-diritti-dei-richie
    #résistance #appel #décret_salvini #asile #migrations #réfugiés #Italie #diritti_in_comune

    Texte de l’appel:
    https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/06/Appello_IscrizioneAnagrafica.pdf

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    • Iscrizione anagrafica: il Comune di #Padova dice sì

      1. Il richiedente aveva inviato, previo consulto con il proprio legale e con il supporto della Coop ospitante, la richiesta di iscrizione anagrafica, sussistendone i requisiti di legge.

      2. Il Comune – Settore Servizi Demografici - comunicava il preavviso di rigetto della domanda de qua, in quanto, secondo l’Autorità, “il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica, come ribadito dalla Circolare Ministero dell’Interno 18 ottobre 2018 n.15 (disposizioni in materia di iscrizione anagrafica)”.

      3. Veniva così inviata la dovuta memoria ex art. 10 bis della legge 241/1990 in cui si rappresentava, in maniera molto semplice, che “la Circolare Ministeriale fornisce delle indicazioni che, se non correttamente interpretate, potrebbero, inconsapevolmente, indurre la Pubblica Amministrazione ad adottare un provvedimento di diniego dell’iscrizione anagrafica palesemente illegittimo, come sottolineato sia dal Tribunale di Firenze sia da quello di Bologna”.

      4. Si palesava che “diversamente da quanto sembra suggerire il Ministero dell’Interno, nella sua circolare, il diritto all’iscrizione anagrafica non richiede la produzione di alcun titolo; trattasi, infatti, di un diritto soggettivo consistente in un atto meramente ricognitivo, in relazione al quale l’Autorità Amministrativa non dispone di alcuna discrezionalità, se non quella di appurare che la persona effettivamente abbia fissato la propria dimora abituale presso un determinato luogo, conditio sine qua non della residenza ai sensi e per effetti dell’art. 43, secondo comma, del c.c.”.

      5. In relazione al caso in esame, si precisava come l’ordinamento giuridico italiano stabilisce, a chiare lettere, che lo straniero regolarmente soggiornante ha diritto all’iscrizione anagrafica alle medesime condizioni del cittadino italiano; più precisamente, la dimora dello straniero si considera abituale “anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 7, del d.lgs.286/98, requisito perfettamente realizzatosi nel caso in esame, in quanto il Richiedente aveva fissato, da più di 3 mesi, la propria dimora abituale presso uno degli alloggi della Cooperativa ospitante, ove, peraltro, ha intenzione di continuare a vivere.

      6. Si precisava, inoltre, che le regole previste per i cittadini italiani, ossia quelle contenute nel D.P.R. 223/1989, come modificato dal D.P.R. 126/2015, dovevano applicarsi parimenti ai cittadini stranieri, fossero essi o meno richiedenti protezione internazionale. Anzi, l’Autorità amministrativa avrebbe dovuto avere una particolare attenzione nei confronti dei richiedenti asilo in virtù dell’art. 26 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 722/1954), che stabilisce il diritto a scegliere liberamente il luogo di residenza.

      7. Si precisava come l’interpretazione errata del Ministero dell’Interno era, probabilmente, “stata dettata dalla circostanza che, previamente all’entrata in vigore della l.132/2018, vigeva la procedura semplificata per l’iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale che si trovavano presso le strutture di accoglienza ex art. 5 bis del d.lgs.142/2015, la quale veniva abrogata dall’art. 13 del d.l.113/2018 convertito, con modificazioni, nella legge 132/2018"; pertanto, venendo meno la procedura semplificata di registrazione d’ufficio - che non richiedeva alcun controllo, se non l’esibizione del titolo de quo - si doveva e si deve fare riferimento all’art. 6, comma 7, del d.lgs.286/98, il quale stabilisce che l’ospitalità per un periodo superiore ai 3 mesi determina la dimora abituale per lo straniero, ergo, la residenza. Quindi, l’abrogazione dell’iscrizione d’ufficio - che di fatto svincolava l’ufficiale dell’anagrafe ad effettuare qualsivoglia controllo - lascia il posto all’applicazione della norma ordinaria di cui all’art. 6, comma 7, del d.lgs. 286/1998.

      8. In conclusione, si ricordava all’Autorità come l’art. 3 della l. 1228/1954 (ordinamento dell’anagrafe della popolazione residente) stabilisce che il Sindaco, in qualità di Ufficiale del Governo, rivestendo la qualifica di Ufficiale dell’anagrafe, ha l’obbligo giuridico di procedere all’iscrizione anagrafica.

      9. Si chiedeva, in conclusione che, fosse o il Comune di Padova, nella persona del pubblico Ufficiale addetto ai Servizi Demografici, a procedere all’iscrizione anagrafica oppure lo stesso Sindaco.

      10. La città di Padova ha deciso, supportata da un team di Legali, di condividere e portare ad attuazione le ragioni squisitamente tecniche della memoria.

      https://www.meltingpot.org/Iscrizione-anagrafica-il-Comune-di-Padova-dice-si.html
      #Padoue

  • Tribunale di Firenze: i richiedenti asilo hanno diritto all’iscrizione anagrafica

    Commento a cura dell’avv. Daniela Consoli.

    Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza in commento, fa salvo l’art. 4-bis d.lgs. 142/2015 così come introdotto dall’art. 13 d.l. 113/2018 conv. in l. 132/2018, formulando una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, ed ordinando al Comune convenuto, per l’effetto, l’immediata iscrizione del ricorrente richiedente asilo nel registro anagrafico della popolazione residente.

    La decisione, particolarmente articolata, ha il pregio di trattare, con rigore dogmatico, tutte le problematiche che consentono, all’interprete ed agli operatori del diritto, di procedere all’applicazione della norma senza ledere il diritto alla residenza dei richiedenti la protezione internazionale, nel rispetto della legge.

    Il Tribunale fiorentino, innanzitutto, afferma un principio di generale portata ovvero che la norma una volta emanata “si stacca dall’organo che l’ha prodotta e non viene più in rilievo come una “decisione” legata a ragioni e fini di chi l’ha voluta, ma come un testo legislativo inserito nell’insieme dell’ordinamento giuridico” e dunque doverosamente interpretabile “in modo conforme al canone della coerenza con l’intero sistema normativo, coerenza che andrà evidentemente ricercata anche sul piano costituzionale”

    Ad avvalorare l’assunto il Tribunale tra l’altro menziona Cass. n. 3550/1988, n. 2454/1983 e n. 3276/1979.

    Diversamente ragionando “l’interprete” non potrebbe “procedere alla …… esatta comprensione” della norma “secondo i canoni ermeneutici legali previsti all’art. 12 ss. delle preleggi”.

    Posta la sintetizzata premessa, il Tribunale dà atto del fatto che “ogni richiedente asilo, una volta che abbia presentato la domanda di protezione internazionale, deve intendersi comunque regolarmente soggiornante” sul territorio dello Stato quantomeno per il tempo occorrente ad accertare il diritto alla protezione pretesa e che “la regolarità del soggiorno sul piano documentale” può essere comprovata, oltre che dal permesso di soggiorno, di cui la norma in commento esclude la spendibilità, da ulteriori e diversi documenti quali ad esempio “gli atti inerenti l’avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione ed in particolare attraverso il cd. “modello C3”, e/o mediante il documento nel quale la questura attesta che il richiedente ha formalizzato l’istanza di protezione internazionale”

    Il Tribunale inoltre fa rilevare come a conforto della decisione assunta milita un ulteriore argomento: l’art. art. 13, alla lett a) fa divieto di iscrizione anagrafica esibendo il solo permesso di soggiorno per richiesta asilo e la successiva lett c, abroga espressamente, l’istituto della cd convivenza anagrafica (introdotto con decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 conv. in legge 13 aprile 2017, n. 46) che, appunto, consentiva, l’iscrizione del richiedente la protezione internazionale, su comunicazione del responsabile della struttura di accoglienza attraverso l’invio del solo permesso di soggiorno per richiesta asilo.

    Dunque, l’interpretazione coerente delle due disposizioni (lett. a e c dell’art. 13) porta a ritenere che il legislatore abbia sancito “l’abrogazione, non della possibilità di iscriversi al registro della popolazione residente dei titolari di un permesso per richiesta asilo, ma solo della procedura semplificata prevista nel 2017 che introduceva l’istituto della convivenza anagrafica, svincolando l’iscrizione dai controlli previsti per gli altri stranieri regolarmente residenti e per i cittadini italiani. Eliminando questa procedura il legislatore ha in qualche modo ripristinato il sistema di assoluta parità tra diversi tipologie di stranieri regolarmente soggiornanti e cittadini italiani previsto dal T.U.I.”

    https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/tribunale-di-firenze-i-richiedenti-asilo-hanno-diritto-alliscrizione-anagrafica
    #tribunal #Florence #Italie #asile #migrations #réfugiés #justice #Decreto_Salvini #Décret_Salvini #Décret_sécurité #résistance

    • Migranti: #Ancona, sì iscrizione anagrafe

      Il tribunale di Ancona ha disposto l’iscrizione anagrafica di un richiedente asilo e ha contestualmente sollevato questione di legittimità costituzionale. L’ordinanza è firmata dal giudice Martina Marinangeli, che fa esplicito riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione sollevando dubbi di legittimità costituzionale.
      Il caso è stato seguito dall’avvocato Paolo Cognini dell’Asgi (Associazione di Studi Giuridici sull’Immigrazione), che ha promosso il ricorso cautelare dinanzi al Tribunale di Ancona insieme all’associazione ’Ambasciata dei Diritti Marche’.
      «La richiesta di pronunciamento della Corte Costituzionale - scrive l’associazione - può fare chiarezza definitiva sull’incostituzionalità delle disposizioni in materia di iscrizione anagrafica».


      http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2019/07/30/migranti-ancona-si-iscrizione-anagrafe_afccf3e1-0871-47aa-9716-280bf79012b2.htm

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      Il Comune di #Ancona decide di iscrivere i richiedenti asilo all’Anagrafe

      Quello che a prima vista potrebbe sembrare un provvedimento emanato da un Sindaco illuminato, in realtà è il frutto di una lunga battaglia combattuta dal basso usando tutti i metodi possibili, dai ricorsi in tribunale alla occupazione dell’ufficio anagrafe passando per manifestazioni e presidi.
      Infatti la posizione del sindaco Valeria Mancinelli (PD) era inizialmente perfettamente in linea con i decreti Minniti prima e Salvini poi, anteponendo il principio secondo il quale “una legge diventa automaticamente giusta una volta emanata”.

      Lo scorso luglio il Comune di Ancona ha visto crollare questa certezza ed è stato obbligato ad iscrivere un richiedente asilo all’anagrafe a seguito di un ricorso in tribunale seguito dall’Ambasciata dei Diritti (vedi qui la sentenza: https://www.meltingpot.org/Iscrizione-anagrafica-dei-richiedenti-asilo-il-Tribunale.html).

      Il caso è diventato subito di rilievo nazionale non solo per aver messo in discussione il decreto Salvini ma anche perché fu il primo in Italia in cui il giudice richiedeva l’interpretazione da parte della Corte Costituzionale.
      Nonostante il clamore e l’importanza del caso, sia il Sindaco che l’ufficio anagrafe hanno continuato a diniegare i richiedenti asilo che chiedevano l’iscrizione, un comportamento ingiustificabile visto che il municipio avevo perso da poco una causa per lo stesso tipo di richiesta.

      Chiunque si sarebbe aspettato che un sindaco PD cogliesse al volo l’opportunità di combattere sia sul piano politico che pratico una legge profondamente discriminatoria voluta dalla Lega, ma ciò non solo non accadde ma altresì lo stesso ente ha dato vita a tutta una serie di ostacoli per la presentazione dei documenti, espressamente finalizzati all’impedire l’iscrizione anagrafica.

      Col passare del tempo però tutti gli impedimenti messi in piedi dall’amministrazione si sono verificati inutili, tanto che solo l’Ambasciata dei Diritti aveva pronte già altre 80 vertenze, sottoposto a tale pressione il comune a fine gennaio ha deciso di riconoscere l’iscrizione anagrafica.
      Scarica il provvedimento:
      https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/prot._15075_iscrizione_anagrafica_in_via_provvisoria_dei_richiedenti_asi

      Pur essendo oggi un provvedimento importante resta il rammarico per il tempo perso, infatti se le iscrizioni fossero state fatte già da ottobre 2019, tanti ragazzi non avrebbero perso occasioni lavorative dato che senza residenza non si può firmare un contratto di lavoro e avrebbero già un medico di base.

      La scelta di concedere solo ora l’iscrizione anagrafica, sembra un gioco elettorale e politico fatto sulla pelle dei richiedenti asilo che vivono e studiano ormai da anni ad Ancona: mancano meno di due mesi all’udienza in Corte Costituzionale e il sindaco con questa mossa prende superficialmente le distanze dalle pratiche salviniane tenute fino ad oggi.

      Le ricadute sulle “vittime” di questo diritto negato sono molto pesanti. L’impossibilità di prendere la patente o il fatto di non poter iniziare ad accumulare gli anni di residenza per ottenere la cittadinanza sono solo due aspetti di una serie di limitazioni e vincoli.

      https://www.meltingpot.org/Il-Comune-di-Ancona-decide-di-iscrivere-i-richiedenti-asilo.html

    • Residenza ai migranti, accordo fra 5 Comuni nel Bolognese

      Le amministrazioni delle #Valli_del_Reno pronti ad accogliere le richieste dei richiedenti asilo. Il sindaco di Casalecchio: «Valuteremo i loro requisiti come per tutti i cittadini che ne hanno diritto»

      Cinque Comuni della provincia di Bologna sono pronti a concedere la residenza anagrafica ai richiedenti asilo che d’ora in poi ne faranno richiesta, senza affrontare cause legali o udienze in tribunale. È la decisione che hanno preso i sindaci di #Casalecchio, #Valsamoggia, #Sasso_Marconi, #Zola_Predosa e #Monte_San_Pietro, che fanno parte dell’#Unione_delle_valli_del_Reno.

      https://bologna.repubblica.it/cronaca/2019/08/15/news/residenza_ai_migranti_accordo_fra_5_comuni_nel_bolognese-23368874

    • "Comune #Bari iscrive all’anagrafe richiedente asilo": la sentenza disapplica il decreto Salvini

      Per il giudice con la mancata iscrizione «verrebbe impedito l’accesso a tutti i servizi ad essa connessi»
      Il Comune di Bari dovrà provvedere alla iscrizione anagrafica di un cittadino originario del Bangladesh, richiedente asilo, residente in Italia dal luglio 2016. Lo ha stabilito il Tribunale di Bari, prima sezione civile (giudice Giuseppe Marseglia) con una ordinanza con la quale ha accolto il ricorso del richiedente asilo, assistito dall’avvocato Felice Patruno. Per il giudice con la mancata iscrizione «verrebbe impedito l’accesso a tutti i servizi ad essa connessi».

      Il provvedimento adottato dal giudice ordina l’iscrizione «disapplicando le norme del decreto Salvini (dl 113/2018) - spiega il legale - di cui si riserva di rimettere la questione alla Corte di Giustizia Ue e alla Corte costituzionale per contrasto con le norme europee e nazionali».

      Il cittadino bengalese si era visto negare l’asilo dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale di Bari e la richiesta è attualmente pendente in Cassazione. «Il Comune di Bari ha rigettato la sua istanza di iscrizione nel registro dell’anagrafe comunale, - spiega l’ordinanza - sostenendo che» sulla base del decreto Salvini «il suo permesso di soggiorno per richiesta asilo, in quanto temporaneo, non fosse ’titolo’ valido a legittimare la richiesta».

      Per il giudice, però, «il diritto all’iscrizione richiede due requisiti necessari: uno oggettivo consistente nella permanenza in un certo luogo ed uno soggettivo», e cioè «l’intenzione di abitarvi stabilmente». «E’ ragionevole ritenere che il ricorrente, - motiva il Tribunale - avendo proposto richiesta di asilo ed ancor piu avendo sottoscritto volontariamente un contratto di locazione regolare della durata di due anni per un immobile a Bari, abbia integrato entrambi i requisiti, trovandosi di fatto stabilmente sul territorio italiano ormai dal 2016, circostanza che dimostra il carattere non episodico e di non breve durata».

      Inoltre «la mancata iscrizione nel registro dell’anagrafe rappresenta fonte di pregiudizio non risarcibile per equivalente e dunque irreparabile» perché impedirebbe l’accesso ad una serie di servizi. Infatti, sebbene il decreto Salvini «abbia previsto che anche in caso di mancata iscrizione nei registro anagrafico, - spiega il giudice - il richiedente possa accedere a diversi servizi essenziali quali ad esempio l’assistenza sanitaria, l’istruzione dei minori richiedenti protezione internazionale e dei minori figli di richiedenti protezione internazionale, la possibilita? ’di svolgere l’attivita? lavorativa’, la partecipazione ’ad attivita? di utilita? sociale’, l’iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente resta comunque necessaria per poter accedere ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, per poter richiedere e ottenere un numero di partita Iva, ai fini della determinazione del valore Isee richiesto per poter accedere alle prestazioni sociali agevolate (ad esempio l’assegno di natalita?), ai fini della decorrenza del termine di 9 anni per ottenere la cittadinanza italiana, per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, ai fini del rilascio della patente di guida».

      «Non puo? dunque dubitarsi - conclude l’ordinanza - che il divieto di iscrizione anagrafica per il richiedente asilo finirebbe per compromettere il godimento di diritti fondamentali di rilevanza costituzionale».

      https://bari.repubblica.it/cronaca/2020/03/04/news/_comune_bari_iscrive_all_anagrafe_richiedente_asilo_la_sentenza_disa