La declassificazione delle “industrie insalubri” minaccia i centri abitati
La legge 50 del 2026 ha tolto ai sindaci il potere di controllo sulla localizzazione degli impianti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Sarà quindi più facile che sorgano o rimangano in contesti urbani. Con rischi molto elevati
Sono state classificate per decenni dalla legge “industrie insalubri di prima classe” e la loro collocazione avrebbe dovuto essere lontana dai centri abitati. Con l’articolo 14 della legge 50 dell’aprile 2026 cambia però il quadro normativo: viene modificata una disciplina in vigore dal 1934, che individuava le attività potenzialmente più pericolose per la salute pubblica e attribuiva ai sindaci specifici poteri di programmazione e controllo sulla loro localizzazione. La novità è stata introdotta dal Governo Meloni con il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 29 gennaio 2026.
Il provvedimento è stato presentato su proposta del ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti, di concerto con i ministri della Salute Orazio Schillaci, dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il cambiamento è passato quasi sotto silenzio ma potrebbe avere conseguenze importanti nei centri abitati dove da anni cittadini e comitati chiedono la delocalizzazione di attività, di fatto, incompatibili con il contesto urbano. La nuova norma stabilisce che le imprese in possesso di Autorizzazione integrata ambientale (Aia) non siano più classificate come “industrie insalubri”. In apparenza una questione tecnica. Nella sostanza un cambio di paradigma che ridisegna i rapporti di forza tra cittadini, amministrazioni comunali e grandi impianti industriali.
Per capire che cosa si perde bisogna partire da lontano. Gli articoli 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie sono norme di epoca fascista, mai abrogate e considerate pienamente legittime dalla giurisprudenza amministrativa più recente. “Sono norme vecchissime ma potentissime -spiega Marco Grondacci, giurista ambientale con oltre trent’anni di esperienza in vertenze territoriali in tutta Italia-. I sindaci raramente le hanno usate fino in fondo ma quando lo facevano cambiavano davvero le cose”.
L’articolo 216 infatti attribuiva al Comune il potere di regolamentare la localizzazione degli impianti classificati appunto come “industrie insalubri”. L’ente locale poteva stabilire, attraverso una variante al piano urbanistico o una norma del regolamento edilizio, che un certo impianto fosse incompatibile con il contesto in cui si trovava. Poteva chiederne la delocalizzazione e farlo anche se l’impianto rispettava formalmente tutte le autorizzazioni ambientali vigenti. La presenza di scuole, ospedali, asili nido, una densità residenziale elevata erano elementi sufficienti per avviare un percorso che portasse all’allontanamento dell’impianto. “Erano strumenti che distinguevano nettamente tra il rispetto dei limiti di legge e la compatibilità con il territorio -sottolinea Grondacci-. E la Cassazione lo ha ribadito in più sentenze: un impianto che rispetta la normativa può comunque produrre disagi alla popolazione e può essere sanzionato”.
L’articolo 14 della legge 50 del 2026 ha cambiato la norma sulle “industrie insalubri”
Con la modifica introdotta dalla recente legge tutte le industrie soggette ad Aia escono dalla classificazione di “industrie insalubri di prima classe” non perché siano diventate meno pericolose, ma perché la norma ha deciso che le autorizzazioni ambientali già esistenti siano sufficienti, automaticamente, a garantire la loro compatibilità con la vicinanza a un centro abitato. Il problema è che molte di queste localizzazioni sono l’eredità di un modello di industrializzazione novecentesco oggi non più proponibile.
“Sembra che le istituzioni invece di valutare con attenzione i potenziali danni e gli innumerevoli disagi causati da questa situazione, abbiano preso la strada di depotenziare gli antichi vincoli che consentivano alle amministrazioni comunali di prendere iniziative atte a favorire una ordinata riconversione dei siti industriali”, spiega Stefano Luciani, consulente tecnico in contenziosi ambientali tra industrie insalubri e cittadini che da anni si battono per la loro ricollocazione in aree industriali distanti dai centri abitati. Il nodo centrale è il valore amministrativo delle autorizzazioni. L’Aia valuta il modello di esercizio di un impianto, verifica se le tecnologie utilizzate sono le migliori disponibili, se i limiti di emissione vengono rispettati. “Molto difficilmente in un processo di rinnovo di una Aia si è messo in discussione il fatto che una cementeria o un inceneritore si trovino a duecento metri da una scuola”, sottolinea Luciani.
“L’Aia regolamenta prevalentemente gli aspetti ambientali dell’impianto, non gli effetti sanitari della sua localizzazione. È così che molti centri abitati potrebbero essere condannati a convivere con la presenza di emissioni nocive per i prossimi decenni, subendone l’impatto sanitario, mai misurato né valutato”. A rendere ancora più evidente la frattura tra tutela ambientale e tutela sanitaria è la distinzione tra Via e Vis: la Valutazione di impatto ambientale e la Valutazione di impatto sanitario. Mentre il primo procedimento, propedeutico al rilascio dell’Aia, si occupa di tutela ambientale, la Vis è indirizzata a tutelare gli aspetti sanitari ma per gli impianti esistenti non è obbligatoria e, tranne rarissimi casi, non viene effettuata.
Con la nuova legge questa contraddizione appare rafforzata: se c’è l’Aia si presume che la salute sia automaticamente tutelata. Di ben altro avviso è il Sistema nazionale di protezione dell’ambiente (Snpa), secondo il quale l’introduzione della Vis evidenzia proprio la necessità di non limitarsi a valutare solo gli aspetti ambientali: “L’analisi degli studi di Valutazione di impatto ambientale condotti negli anni ha permesso di evidenziare -si legge- la scarsa considerazione che è stata data a una corretta valutazione dell’impatto sulla salute determinato da fattori di rischio associati a opere/impianti/progetti per le popolazioni esposte residenti nei territori limitrofi”.
Secondo il consulente tecnico Luciani “i grandi stabilimenti soggetti all’Aia, quelli potenzialmente più impattanti per la salute pubblica, saranno meno vincolati dalla giurisdizione comunale. Il sindaco, che in linea generale assume responsabilità sanitarie nei confronti della cittadinanza, si ritrova con poteri sempre più limitati proprio dove questi servirebbero”.
Basta dare uno sguardo a Google Maps, anche per un non esperto, per rendersi conto di quante industrie regolarizzate con Aia si trovino in aree completamente decontestualizzate. Gli esempi non mancano. Gubbio (PG), una delle città medievali più belle del mondo, è racchiusa tra due ciminiere. A Isola delle Femmine (PA), il forno di un impianto è a quattrocento metri da una spiaggia turistica, in un’area di alto valore ambientale. A Barletta una cementeria si trova nel centro abitato, a poche centinaia di metri da uno straordinario castello normanno.
A Monselice, in provincia di Padova, un cementificio sorge dentro un parco regionale, a ridosso di case e scuole. Negli anni sono state numerose le iniziative messe in atto dai comitati civici per richiamare a un maggiore impegno per risolvere le contraddizioni, come il convegno della scorsa primavera “L’Europa verso l’economia circolare-Il caso Gubbio”, al quale hanno partecipato sia tecnici sia rappresentanti delle istituzioni.
Nel corso dei lavori, oltre a essere stato evidenziato come il co-incenerimento dei rifiuti sia un processo contrario alle politiche europee di promozione dell’economia circolare, è stata discussa la necessità di disporre di studi epidemiologici aggiornati sulle ricadute sanitarie degli impianti collocati vicino ai centri abitati. Nel caso di Barletta, invece, in merito alle evidenze scientifiche sull’impatto sanitario delle industrie insalubri, ha creato scalpore la pubblicazione nel 2021 sulla rivista scientifica Exposure and Health: un’indagine su 366 bambini residenti in città ha dimostrato per la prima volta il fenomeno di bioaccumulo nel corpo di metalli tossici di origine antropica (nickel, cadmio, mercurio e arsenico). Lo studio inoltre accerta come coloro che vivono e frequentano la scuola nell’area in maggiore prossimità dello stabilimento siano più affetti dal bioaccumulo di metalli rispetto ai soggetti prevalentemente esposti al solo inquinamento da traffico veicolare.
“I responsabili delle industrie potranno continuare ad affermare che il loro impianto funziona regolarmente secondo l’Aia. Ma la storia insegna che il solo rispetto di queste, fissate in modo indipendente dalla localizzazione dell’impianto, può non essere una condizione sufficiente a garantire la salute dei cittadini -conclude Luciani-. Un conto è rispettare asettici limiti normativi delle emissioni in una zona industriale, un altro è far convivere le ciminiere con luoghi stabilmente abitati. La grande proliferazione normativa italiana potrebbe così favorire il mantenimento dello status quo, rendendo compatibile amministrativamente quello che nella realtà delle cose non sarà mai conciliabile”.
“Un conto è rispettare asettici limiti normativi delle emissioni in una zona industriale, un altro è far convivere le ciminiere con luoghi stabilmente abitati” – Stefano Luciani
Resta così aperta una questione che la nuova norma non affronta: se il rispetto dei limiti emissivi, stabiliti quasi sempre in base a norme tecniche generali, possa essere considerato sufficiente anche quando un impianto industriale continua a operare a poche decine o centinaia di metri da case, scuole e ospedali. È su questo terreno che, secondo giuristi, tecnici e comitati, si sposteranno i contenziosi.
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